La Corte d’Appello di Napoli ha confermato le statuizioni civili già disposte dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella vicenda giudiziaria relativa alla diffamazione nei confronti di Giovanni Schiappa, già sindaco di Mondragone ed ex consigliere provinciale di Caserta.
La decisione riguarda il procedimento nato dalla pubblicazione, il 16 luglio 2013, di un articolo apparso sul quotidiano online Casertace.net, firmato da Walter De Rosa, che riportava un’intervista rilasciata da Massimo Avorio all’emittente televisiva Campania Felix.
In primo grado, con sentenza dell’8 marzo 2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per diffamazione, condannandoli a sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, rappresentata dall’avvocato Alberto Tortolano.
Entrambi gli imputati avevano proposto appello, chiedendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e, nel merito, l’assoluzione.
All’udienza del 23 marzo 2026 la Corte d’Appello ha rilevato l’intervenuta prescrizione del reato. Tuttavia, in presenza della costituzione di parte civile, i giudici hanno comunque esaminato il merito della vicenda ai fini delle statuizioni civili.
Nelle motivazioni della sentenza, depositate nei giorni scorsi, la Corte ha rigettato le eccezioni formulate dalle difese, ritenendo corretta la competenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e respingendo anche la richiesta di integrazione probatoria, giudicando sufficienti gli elementi già acquisiti nel corso del processo.
Secondo i giudici, la sentenza di primo grado è immune da vizi logici e giuridici. Le dichiarazioni rese dalla persona offesa sono state ritenute attendibili e coerenti, mentre le espressioni riportate nell’articolo sono state considerate lesive della reputazione di Schiappa e non riconducibili all’esercizio del diritto di cronaca.
La Corte ha inoltre richiamato i principi consolidati in materia di libertà di informazione, ricordando come il diritto di cronaca, garantito dall’articolo 21 della Costituzione, trovi un limite nella tutela della dignità e della reputazione delle persone e presupponga la verità dei fatti, l’interesse pubblico alla notizia e la continenza espressiva.
Per questi motivi sono state confermate le statuizioni civili già pronunciate dal Tribunale, con il mantenimento dell’obbligo di risarcimento dei danni, della provvisionale immediatamente esecutiva e della condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di Giovanni Schiappa.





















